Art. 56.
(Temporaneità del vincolo di classifica
di segretezza).

      1. All'atto della classifica di segretezza, il soggetto che procede indica, ove possibile, le condizioni che possono determinare la declassifica ovvero il termine, se inferiore a quello di cui al comma 2, allo scadere del quale i documenti, gli atti o le cose possono ritenersi non sottoposti ad alcun vincolo.

 

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      2. In assenza di talune delle indicazioni di cui al comma 1, ovvero quando non ricorrono le situazioni previste al comma 3, la classifica di segretissimo è declassificata a quella di segreto decorsi cinque anni dalla data di apposizione e a quella di riservato decorsi altri cinque anni; ogni vincolo di classifica cessa decorsi quindici anni dalla data di apposizione. La classifica di segreto è declassificata a quella di riservato decorsi cinque anni dalla data di apposizione; ogni vincolo di classifica cessa decorsi dieci anni dalla data di apposizione. Il vincolo della classifica di riservato cessa decorsi cinque anni dalla data di apposizione.
      3. I termini delle singole classifiche possono essere prorogati, con provvedimento motivato del soggetto che ha proceduto alla classifica, per un periodo non superiore al doppio di quello massimo previsto per ciascuna classifica. Il medesimo soggetto può procedere alla declassifica o alla abolizione del vincolo di classifica quando, pur non essendo decorsi i termini indicati dal comma 2, risultano venute meno le condizioni che hanno determinato la classifica.
      4. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24 della medesima legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, e dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'interessato può richiedere che il soggetto competente proceda a una nuova valutazione della sussistenza delle condizioni che hanno reso necessaria l'apposizione di una classifica. Il soggetto competente provvede in merito, dandone comunicazione all'interessato.
      5. Non sono sottoposti alla declassifica automatica di cui al comma 2, previo accertamento da parte del soggetto competente, per decorso del tempo, l'atto, il documento o la cosa contenenti informazioni attinenti i sistemi di sicurezza militare o relativi alle fonti e all'identità degli operatori degli organismi informativi; le informazioni la cui divulgazione può porre
 

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in pericolo l'incolumità o la vita di addetti agli organismi informativi o di persone che legalmente hanno operato per essi; le informazioni pervenute con vincolo di riservatezza da Stati esteri; le informazioni relative alla dislocazione delle strutture operative, alle operazioni ancora in corso, o alla struttura organizzativa e alle modalità operative di interi settori degli organismi informativi. Il vincolo della classifica cessa comunque decorsi quaranta anni dalla data di apposizione.
      6. Gli atti e i documenti classificati, inclusi quelli degli organismi informativi, decorso il termine di quaranta anni, se non è previsto un termine inferiore, sono versati, previa declassifica, all'archivio di Stato. È ammessa la deroga al disposto di cui al presente comma, e comunque per un periodo non superiore a dieci anni, solo a seguito di motivato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza e limitatamente ai casi previsti dal comma 5.